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L’assicurazione mediante accordo.

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Prendete un periodo sabbatico non retribuito per trascorrere tanto tempo con la famiglia. Oppure dovete colmare un periodo di inattività tra due impieghi. Magari riducete il grado di occupazione a meno di otto ore a settimana. Tutto quello di cui avete bisogno in queste situazioni è la copertura giusta per essere ben assicurati in caso di infortunio. È quello che offre l’assicurazione mediante accordo.
L’assicurazione mediante accordo prolunga l’assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF per un periodo fino a sei mesi. Così rimanete assicurati contro gli infortuni nel tempo libero, in Svizzera e all’estero
Si possono assicurare i lavoratori impiegati presso un datore di lavoro per almeno otto ore a settimana. Se volete stipulare un’assicurazione mediante accordo con Allianz, lo potete fare solo se il vostro datore di lavoro precedente ha già un’assicurazione infortuni con noi. Chiedete quindi al vostro datore di lavoro con chi ha stipulato l’assicurazione infortuni.
Fino al 31º giorno compreso dopo l’ultimo diritto al salario, siete ancora assicurati contro gli infortuni non professionali dal vostro datore di lavoro. Il premio dell’assicurazione mediante accordo deve essere versato prima del termine dei 31 giorni in modo da conservare la copertura contro gli infortuni. Per stipularla, utilizzate comodamente il modulo di registrazione che ricevete dal vostro datore di lavoro o dal suo assicuratore infortuni.
Buono a sapersi: 
  • Il premio per l’assicurazione mediante accordo è pari a CHF 45.− al mese.
  • La durata minima è di 1 mese.
  • L’assicurazione mediante accordo può essere rinnovata di mese in mese.
  • L’importo deve essere trasferito prima della scadenza della copertura assicurativa in essere.
  • L’assicurazione mediante accordo può essere stipulata per un massimo di 6 mesi.
  • Se siete disoccupati e avete l’assicurazione infortuni con la SUVA, anche l’assicurazione mediante accordo è di competenza di quest’ultima.

Le prestazioni dell’assicurazione mediante accordo sono uguali a quelle dell’assicurazione infortuni obbligatoria. Tra di esse rientrano, ad esempio:

  • Trattamenti medici
  • Interventi di recupero e salvataggio
  • Spese di viaggio e trasporto
Alla scadenza dell’assicurazione mediante accordo dovete includere la copertura infortuni presso la vostra cassa malati, a meno che non siate nuovamente assicurati secondo la LAINF o non abbiate trasferito il vostro domicilio all’estero. A titolo integrativo può essere stipulata un’assicurazione infortuni privata.
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