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Cos'è il 2° pilastro (cassa pensioni)?
Il 2° pilastro fa parte del sistema svizzero dei tre pilastri. Nel 2° pilastro sono assicurate le prestazioni per il pensionamento e in caso di decesso e invalidità. Queste prestazioni sono finanziate congiuntamente da datore di lavoro e dipendenti mediante il versamento di contributi.
Dopo il pensionamento, il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Spesso, tuttavia, ciò non è sufficiente per mantenere il tenore di vita abituale – e viene a crearsi una lacuna previdenziale. Quest’ultima può essere colmata con una previdenza nel 3° pilastro.
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A partire da quale soglia di reddito vanno versati contributi nella cassa pensioni? E per chi è obbligatorio il 2° pilastro?
I dipendenti soggetti all'AVS che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22 050.– (aggiornamento all'1.1.2024) devono obbligatoriamente essere affiliati a una cassa pensioni.
Il lavoratori indipendenti e i lavoratori dipendenti non obbligatoriamente assicurati possono scegliere di assicurare volontariamente il 2° pilastro. I disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione e superano il salario giornaliero determinante sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso l’istituto collettore.
A partire da che età bisogna versare i contributi LPP?
Per quanto tempo si è assicurati nella cassa pensioni (2° pilastro)?
L'assicurazione obbligatoria nel 2° pilastro inizia quando si viene assunti per un periodo superiore a tre mesi e finisce
- quando si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento, ossia a 65 anni;
- e si guadagna meno di CHF 22 050.– all'anno (dato aggiornato all'1.1.2024) e quindi il salario annuo minimo non raggiunge la soglia d'entrata LPP;
- alla cessazione del rapporto di lavoro
Qual è il salario assicurato obbligatoriamente nella cassa pensioni?
Nell'ambito del 2° pilastro questo viene calcolato sottraendo la deduzione di coordinamento di CHF 25 725 dal salario annuo assoggettato all’AVS. La parte di salario che supera il limite massimo LPP di CHF 88 200 non è coperta dall’assicurazione obbligatoria. In linea di principio il salario assicurato oscilla pertanto tra i CHF 25 725 e i CHF 88 200.
Se il salario assicurato così calcolato non raggiunge l’importo di CHF 3675, esso viene arrotondato a questo importo. Ciò accade, ad esempio, quando il salario annuo AVS è inferiore alla deduzione di coordinamento.
I valori indicati sono validi dall'1.1.2024. Normalmente vengono adeguati quando aumentano le rendite AVS.
Qual è la composizione dei contributi alla cassa pensioni (2° pilastro)?
Accrediti di vecchiaia
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Età | % del salario assicurato |
25-34 | 7 % |
35-44 | 10 % |
45-54 | 15 % |
55-65 | 18 % |
Premi di rischio
Fondo di garanzia
Quali prestazioni sono assicurate nel 2° pilastro (cassa pensioni)?
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Evento | Rendita | Prestazione | |
Pensionamento |
Rendita di vecchiaia (quando la persona assicurata va in pensione) |
6.8% dell'avere di vecchiaia accumulato secondo quanto previsto dalla legge | |
Rendita per figli di pensionati |
Per ogni figlio viene erogato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
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Invalidità |
Rendita di invalidità (se la persona assicurata diventa invalida prima del pensionamento) |
6.8% dell'avere di vecchiaia esistente al momento dell'invalidità e degli accrediti di vecchiaia futuri senza interessi | |
Rendita per figli di invalidi |
Per ogni figlio, viene erogato un ulteriore 20% della rendita di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
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Caso decesso |
Rendita per vedovi/e (se la persona assicurata è sposata e muore prima del pensionamento) |
60% della rendita di vecchiaia o di invalidità; la rendita viene versata alla vedova o al vedovo nei seguenti casi:
|
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Rendita per orfani |
Per ogni figlio viene versato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia o di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
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Posso utilizzare la cassa pensione per la proprietà abitativa?
I fondi della cassa pensione possono essere utilizzati per finanziare la proprietà abitativa – sia come prelievo anticipato sia come pegno:
- Prelievo anticipato dalla cassa pensioni: la legge prevede la possibilità di prelevare anticipatamente l’avere di vecchiaia accumulato per la proprietà abitativa a uso proprio. Ogni cinque anni e fino a tre anni prima del pensionamento. L’importo minimo da prelevare in anticipo è di CHF 20 000.
- Costituzione in pegno dalla cassa pensione: potete costituire in pegno a favore della proprietà abitativa per uso proprio sia l’avere di vecchiaia accumulato sia il vostro diritto alle prestazioni di previdenza, ossia il capitale di invalidità o in caso di decesso del 2° pilastro.
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La previdenza privata corrisponde al 3° pilastro nel modello svizzero dei 3 pilastri. Si distingue tra pilastro 3a e pilastro 3b. Tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera possono effettuare versamenti nel pilastro 3a fino a un importo massimo, risparmiando al contempo sulle imposte. Il pilastro 3b rientra nella previdenza libera. Chiunque può effettuarvi versamenti senza alcun limite massimo.
I versamenti nel 3° pilastro sono volontari. Obiettivo del 3° pilastro è lasciare al singolo la possibilità di colmare le possibili lacune reddituali che si potrebbero verificare al momento di andare in pensione e in caso di incapacità di guadagno o di decesso.
- Contributi destinati alla cassa pensioni: i contributi versati dai lavoratori dipendenti nella cassa pensioni possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
- Prestazioni del 2° pilastro: le rendite del 2° pilastro sono tassabili come reddito; le prestazioni in capitale vengono invece tassate separatamente dal resto del reddito e con un'aliquota specifica (favorevole).
- Prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa: i prelievi anticipati del 2° pilastro vengono tassati come prelievi di capitale. Se il prelievo anticipato viene rimborsato, l'imposta precedentemente pagata può essere recuperata senza interessi.
Se si lascia un'azienda, si esce anche dalla cassa pensioni del datore di lavoro soggetto al versamento dei contributi. Quando si lascia la cassa pensioni si ha diritto all'intero avere di vecchiaia acquisito fino a quel momento.
Questo viene trasferito alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se non si inizia un nuovo lavoro è possibile trasferire l'avere di vecchiaia del 2° pilastro anche su un conto di libero passaggio o a un instituto di libero passagio. Se non si specifica un istituto di libero passaggio e una cassa pensioni, l'avere viene trasferito all'istituto collettore dopo minimo sei mesi dall'uscita dalla cassa pensioni.
In linea di principio l'avere di vecchiaia può essere inoltre erogato in contanti nei seguenti casi:
- se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo versato
- se si intraprende un'attività lucrativa autonoma
- se ci si trasferisce definitivamente all'estero
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