Il 2° pilastro: la previdenza professionale (LPP). Pensare già oggi al domani.

Argomenti

  • Il 2° pilastro assicura le prestazioni per il pensionamento e per i casi di decesso e invalidità.
  • Queste prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro e dai dipendenti insieme.
  • In linea di principio le prestazioni del 2° pilastro vengono erogate sotto forma di rendita. Al pensionamento, tuttavia, è possibile richiedere di ricevere l'avere accumulato anche con un versamento di capitale o in forma mista.
Il 2° pilastro, detto anche cassa pensioni o previdenza professionale, integra le prestazioni dell'AVS/AI. Viene disciplinato tramite la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il 2° pilastro integra il 1° pilastro con l'obiettivo di consentire a chi svolge attività lucrativa di mantenere il proprio tenore di vita anche dopo il pensionamento.

Il 2° pilastro fa parte del sistema svizzero dei tre pilastri. Nel 2° pilastro sono assicurate le prestazioni per il pensionamento e in caso di decesso e invalidità. Queste prestazioni sono finanziate congiuntamente da datore di lavoro e dipendenti mediante il versamento di contributi.

Dopo il pensionamento, il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Spesso, tuttavia, ciò non è sufficiente per mantenere il tenore di vita abituale – e viene a crearsi una lacuna previdenziale. Quest’ultima può essere colmata con una previdenza nel 3° pilastro.

 Per scoprire se la vostra previdenza presenta vuoti di copertura potete effettuare la nostra analisi previdenziale o richiedere una consulenza previdenziale personale.

Grafica: Lacune previdenziali

Trovate la risposta con una consulenza personale. I nostri esperti stileranno gratuitamente una presentazione dettagliata della vostra situazione previdenziale:

  • importo della rendita dopo il pensionamento
  • prestazioni previste di AVS, cassa pensioni e 3° pilastro
  • protezione assicurativa in caso di decesso o incapacità di guadagno

I dipendenti soggetti all'AVS che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22 050.– (aggiornamento all'1.1.2024) devono obbligatoriamente essere affiliati a una cassa pensioni.

Il lavoratori indipendenti e i lavoratori dipendenti non obbligatoriamente assicurati possono scegliere di assicurare volontariamente il 2° pilastro. I disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione e superano il salario giornaliero determinante sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso l’istituto collettore.

Ai lavoratori indipendenti senza personale proponiamo un’interessante soluzione per aderire a una cassa pensioni.
In linea di massima si comincia a versare i contributi nella cassa pensioni (2° pilastro) a 18 anni, ovvero dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Inizialmente, i premi sono dovuti solo per i rischi decesso e invalidità; a partire dal 25° anno di età ovvero dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, anche per la previdenza per la vecchiaia.

L'assicurazione obbligatoria nel 2° pilastro inizia quando si viene assunti per un periodo superiore a tre mesi e finisce

  • quando si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento, ossia a 65 anni;
  • e si guadagna meno di CHF 22 050.– all'anno (dato aggiornato all'1.1.2024) e quindi il salario annuo minimo non raggiunge la soglia d'entrata LPP;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro
Se non aderite a una nuova cassa pensioni subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siete ancora assicurati presso il precedente istituto di previdenza per i rischi di decesso e invalidità per un mese al massimo.
Il salario assicurato obbligatoriamente costituisce la base per i contributi destinati alla cassa pensioni. Ad esempio, gli accrediti di vecchiaia sono determinati sulla base del salario assicurato.
Grafica: LPP - salario coordinato

Nell'ambito del 2° pilastro questo viene calcolato sottraendo la deduzione di coordinamento di CHF 25 725 dal salario annuo assoggettato all’AVS. La parte di salario che supera il limite massimo LPP di CHF 88 200 non è coperta dall’assicurazione obbligatoria. In linea di principio il salario assicurato oscilla pertanto tra i CHF 25 725 e i CHF 88 200.

Se il salario assicurato così calcolato non raggiunge l’importo di CHF 3675, esso viene arrotondato a questo importo. Ciò accade, ad esempio, quando il salario annuo AVS è inferiore alla deduzione di coordinamento.

I valori indicati sono validi dall'1.1.2024. Normalmente vengono adeguati quando aumentano le rendite AVS.

I contributi alla cassa pensioni vengono versati congiuntamente da datore di lavoro e dipendenti. I contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari al totale dei contributi di tutti i suoi lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro detrae mensilmente dal salario i contributi di previdenza dei dipendenti e li versa insieme alla quota di sua pertinenza alla cassa pensione. L'importo dei contributi è dato da diverse componenti.
L'importo dell'accredito di vecchiaia dipende dall'età del dipendente ed è calcolato in percentuale del salario assicurato. La somma degli accrediti di vecchiaia costituisce l'avere di vecchiaia LPP sul conto di vecchiaia del dipendente. L'avere di vecchiaia LPP accumulato si rivaluta fino al pensionamento secondo un tasso non inferiore al minimo di legge.

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Età % del salario assicurato
25-34 7 %
35-44 10 %
45-54 15 %
55-65 18 %
L’ammontare del vostro premio di rischio dipende dai rischi assicurati. Viene utilizzato per finanziare le rendite in caso di decesso o invalidità.
Tale contributo è trasferito al Fondo di garanzia. Ciò garantisce prestazioni, ad esempio, in caso di insolvenza del datore di lavoro o della cassa pensione. Le aliquote contributive vengono fissate annualmente dal Fondo di garanzia.
Ogni anno il dipendente riceve un certificato della cassa pensione aggiornato, noto anche come certificato di previdenza. Questo documento fornisce informazioni sulle prestazioni previste. Secondo la legge, sono obbligatorie le seguenti prestazioni:

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Evento Rendita Prestazione  
Pensionamento

Rendita di vecchiaia (quando la persona assicurata va in pensione)

6.8% dell'avere di vecchiaia accumulato secondo quanto previsto dalla legge  
 

Rendita per figli di pensionati

Per ogni figlio viene erogato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età.

 
Invalidità

Rendita di invalidità (se la persona assicurata diventa invalida prima del pensionamento)

6.8% dell'avere di vecchiaia esistente al momento dell'invalidità e degli accrediti di vecchiaia futuri senza interessi  
 

Rendita per figli di invalidi

Per ogni figlio, viene erogato un ulteriore 20% della rendita di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età.

 

Caso decesso

Rendita per vedovi/e (se la persona assicurata è sposata e muore prima del pensionamento)

60% della rendita di vecchiaia o di invalidità; la rendita viene versata alla vedova o al vedovo nei seguenti casi:

  • se deve provvedere a figli comuni, oppure
  • se ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. 

    Le persone divorziate ricevono la rendita se la persona deceduta era tenuta a pagare gli alimenti e il matrimonio è durato almeno 10 anni. 
    In tutti gli altri casi la persona superstite riceve una liquidazione unica pari a 3 rendite annue. 
    Nel caso di coppie omosessuali, il partner registrato è equiparato al coniuge.
 
 

Rendita per orfani

Per ogni figlio viene versato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia o di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. 

 
Le rendite per superstiti e di invalidità vengono adeguate al carovita per la prima volta dopo tre anni e poi ogni due anni. Le rendite di vecchiaia nonché le rendite sovraobbligatorie per superstiti e di invalidità vengono adeguate al carovita in base alle possibilità finanziarie della cassa pensione.

I fondi della cassa pensione possono essere utilizzati per finanziare la proprietà abitativa – sia come prelievo anticipato sia come pegno:

  • Prelievo anticipato dalla cassa pensioni: la legge prevede la possibilità di prelevare anticipatamente l’avere di vecchiaia accumulato per la proprietà abitativa a uso proprio. Ogni cinque anni e fino a tre anni prima del pensionamento. L’importo minimo da prelevare in anticipo è di CHF 20 000.
  • Costituzione in pegno dalla cassa pensione: potete costituire in pegno a favore della proprietà abitativa per uso proprio sia l’avere di vecchiaia accumulato sia il vostro diritto alle prestazioni di previdenza, ossia il capitale di invalidità o in caso di decesso del 2° pilastro.
Eliane, Segmentmanagerin Einzelleben, Allianz Suisse
Eliane
Segment manager senior clientela aziendale
Eliane ha un master in Business Administration e oltre 14 anni di esperienza nel settore assicurativo. Nel tempo libero si prepara alla prossima partita di rugby o gira la Svizzera in moto.
FAQ
La previdenza professionale è il 2°pilastro del sistema a 3 pilastri svizzero. I lavoratori dipendenti con uno stipendio annuo superiore a CHF 22 050.– sono generalmente assicurati contro i rischi di invalidità e decesso a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età (dati aggiornati all'1.1.2023). Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età inizia il processo di risparmio per le prestazioni di vecchiaiazusätzlich für die Altersleistungen bis zur Pensionierung. La previdenza professionale mira a garantire agli assicurati e ai loro familiari il mantenimento del tenore di vita abituale nella vecchiaia, in caso di invalidità e di decesso. Le prestazioni dei primi due pilastri coprono però di norma solo il 60% dell'ultimo salario ed è per questo motivo che è consigliabile investire anche nella previdenza privata del 3° pilastro. 

La previdenza privata corrisponde al 3° pilastro nel modello svizzero dei 3 pilastri. Si distingue tra pilastro 3a e pilastro 3b. Tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera possono effettuare versamenti nel pilastro 3a fino a un importo massimo, risparmiando al contempo sulle imposte. Il pilastro 3b rientra nella previdenza libera. Chiunque può effettuarvi versamenti senza alcun limite massimo. 

I versamenti nel  3° pilastro sono volontari. Obiettivo del 3° pilastro è lasciare al singolo la possibilità di colmare le possibili lacune reddituali che si potrebbero verificare al momento di andare in pensione e in caso di incapacità di guadagno o di decesso.
Di norma, è possibile prelevare quanto accumulato nel 2° pilastro a partire dall'età di 58 anni – sotto forma di capitale, di rendita o di una combinazione delle due opzioni. Chi però si mette in proprio, si trasferisce all'estero o compra casa può richiedere un'erogazione anticipata.
In linea di principio le prestazioni del 2° pilastro vengono erogate sotto forma di rendita. Al momento del pensionamento è possibile richiedere l'erogazione dell'avere accumulato anche come capitale unico o in una forma mista di rendita e capitale. Per i dettagli si rimanda al regolamento previdenziale. L'erogazione sotto forma di capitale va richiesta per iscritto all'istituto di previdenza.
Se desiderate ricevere un versamento in capitale, è necessario presentare una richiesta scritta alla cassa pensione.
  • Contributi destinati alla cassa pensioni: i contributi versati dai lavoratori dipendenti nella cassa pensioni possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
  • Prestazioni del 2° pilastro: le rendite del 2° pilastro sono tassabili come reddito; le prestazioni in capitale vengono invece tassate separatamente dal resto del reddito e con un'aliquota specifica (favorevole).
  • Prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa: i prelievi anticipati del 2° pilastro vengono tassati come prelievi di capitale. Se il prelievo anticipato viene rimborsato, l'imposta precedentemente pagata può essere recuperata senza interessi.

Se si lascia un'azienda, si esce anche dalla cassa pensioni del datore di lavoro soggetto al versamento dei contributi. Quando si lascia la cassa pensioni si ha diritto all'intero avere di vecchiaia acquisito fino a quel momento.

Questo viene trasferito alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se non si inizia un nuovo lavoro è possibile trasferire l'avere di vecchiaia del 2° pilastro anche su un conto di libero passaggio o a un instituto di libero passagio. Se non si specifica un istituto di libero passaggio e una cassa pensioni, l'avere viene trasferito all'istituto collettore dopo minimo sei mesi dall'uscita dalla cassa pensioni.

In linea di principio l'avere di vecchiaia può essere inoltre erogato in contanti nei seguenti casi:

  • se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo versato
  • se si intraprende un'attività lucrativa autonoma
  • se ci si trasferisce definitivamente all'estero
Se si lascia la Svizzera per un Paese dell'UE/AELS, il versamento in contanti dell'avere LPP dipende dall'esistenza o meno di un'assicurazione obbligatoria o meno nel Paese di destinazione. Se non è possibile un versamento in contanti, l'avere rimarrà presso un istituto di libero passaggio in Svizzera fino al momento del pensionamento. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili presso il Fondo di garanzia LPP.
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