Senior segment manager Previdenza e investimenti
Trovate la risposta con una consulenza personale. I nostri esperti stileranno gratuitamente una presentazione dettagliata della vostra situazione previdenziale:
A volte si ha semplicemente bisogno di più tempo per sé, anche a costo di rinunciare allo stipendio, come accade soprattutto nel caso di congedi prolungati. In questo caso ci sono alcuni aspetti da tenere presenti per quanto riguarda la previdenza.
1° pilastro: congedo non retribuito e AVS
Chi mantiene il domicilio principale in Svizzera resta tenuto a versare i contributi del 1° pilastro (AVS/AI); spetta quindi a lui fare in modo che durante il congedo non retribuito i contributi dell'AVS continuino a essere versati. Chi invece si trasferisce all'estero può in determinate circostanze continuare a versare i contributi AVS/AI su base volontaria ed evitare così lacune previdenziali. La cosa migliore è informarsi presso la cassa di compensazione AVS. Un'altra possibilità è quella di aderire a un'assicurazione sociale all'estero.
2° pilastro: congedo non retribuito e cassa pensioni
Il congedo non retribuito può comportare una lacuna a livello di cassa pensioni (LPP) che dipende dal salario, dall'età e dalla durata del congedo. Per evitare tale evenienza è possibile in determinati casi versare contributi volontari nel 2° pilastro. A differenza del 1° pilastro ciò può avvenire anche successivamente, ad esempio non si è riusciti a versarli nei termini o se, alla scadenza, non si aveva sufficiente disponibilità di denaro. Prima di partire per un congedo non retribuito è sempre bene informarsi presso la propria cassa pensioni.
3o pilastro: congedo non retribuito e previdenza privata
Fondamentalmente vale il principio per cui può effettuare versamenti nel pilastro 3a solo chi nell'anno in questione ha percepito un reddito soggetto all'AVS. Se il congedo oltrepassa l'anno solare non sono quindi possibili versamenti, ma i contratti 3a in corso restano comunque in vigore, indipendentemente dalla durata del congedo. Sotto il profilo puramente fiscale i contratti 3b possono generalmente essere mantenuti, anche se sussiste l'obbligo di notificare alla compagnia di assicurazione i soggiorni all'estero superiori all'anno. Per i dettagli conviene sempre chiedere alla propria compagnia assicurativa.
Anche chi lascia un lavoro perché, volendo fare una pausa più o meno lunga, non ha una nuova assunzione in tasca, dovrebbe prendere alcune precauzioni per quanto riguarda la previdenza.
1° pilastro: dimissioni e AVS
Proprio come nel caso del congedo non retribuito, chi si licenzia resta comunque tenuto a pagare i contributi e deve provvedere in proprio a effettuare i versamenti per AVS/AI.
2° pilastro: dimissioni e cassa pensioni
Anche qui le cose funzionano come per il congedo non retribuito: c'è il rischio di lacune contributive nella cassa pensioni. Quanto risparmiato fino a quel momento viene tuttavia trasferito entro 6 mesi su un conto di libero passaggio che ci si deve premurare di aprire. Una volta preso servizio presso il nuovo datore di lavoro si potrà riscattare tramite acquisto il congedo non retribuito presso la nuova cassa pensioni.
3o pilastro: dimissioni e previdenza privata
Chi non ha un reddito soggetto all'AVS non può effettuare versamenti nel pilastro 3a; eventuali conti e polizze assicurative restano in essere ma sono sospesi. Eventuali soluzioni del pilastro 3b possono proseguire normalmente.